STATUTO
Articolo 1
Costituzione, denominazione, durata.
1.1 - È costituita l'associazione di volontariato
denominata “Figli Liberi” – Associazione per la
tutela dei Diritti dei Figli nella Famiglia Separata”, che
in seguito sarà denominata “Associazione”.
1.2 - L'Associazione adotta come riferimento la
legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato
1/08 .
1.3 - I contenuti e la struttura dell’Associazione
sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e
di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine
associativa alla vita dell’Associazione stessa secondo i principi
ispiratori.
L’Associazione si rivolge espressamente a tutti coloro i quali
vogliano vivere la propria paternità e/o maternità
con consapevolezza e partecipazione, cercando quindi di mantenere
un rapporto adeguato con i figli; a tale fine sono disponibili ad
essere parte importante nella loro crescita ed educazione, permettendo
agli stessi di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori
e rispettivo ramo parentale.
I soci mantengono tra loro la mutua solidarietà, l’accoglienza,
l’ascolto reciproco, la massima trasparenza delle informazioni,
la mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali.
I responsabili dell’Associazione, in particolare, mantengono
un elevato spirito di servizio verso i soci e l’Associazione.
1.4 - La durata dell’Associazione è
illimitata.
Articolo 2
Sede legale e sedi secondarie
2.1 - L’associazione ha sede in Vimodrone
-20090, via XV Martiri, n°2/19, e può costituire sedi
secondarie.
2.2 - Il trasferimento della sede principale in
altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire
la sede nell’ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo,
sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi
secondarie anche in altri Comuni.
Articolo 3
Finalità
3.1 - L’Associazione, senza
fini di lucro e con l’azione personale, spontanea e gratuita
dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.
3.2 - L’Associazione, in considerazione del
patto di costituzione intende perseguire la seguente finalità:
TUTELA DEI DIRITTI DEI FIGLI NELLA FAMIGLIA SEPARATA.
L’Associazione ha le finalità e gli scopi di cui all’art.3
del presente statuto.
Gli obiettivi che l’Associazione si propone di perseguire
sono:
- Promuovere ed incentivare la creazione di una nuova cultura
nella Famiglia e nella separazione in accordo con le nuove condizioni
sociali e l’evoluzione dei tempi (rispettosa dei diritti
dei minori e dei soggetti più deboli) mirante all’effettiva
salvaguardia dei figli. Per questi ultimi è importante
mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi
i genitori, nonni e parenti di ambedue i rami genitoriali in modo
regolare e continuativo; questo significa ricevere cure, educazione,
istruzione ed affetto, secondo quanto stabilito dagli articoli
3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione Italiana, dalla recente
“Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia”,
recepita dall’Italia con Legge n°176 del 27.5.91, dalla
nuova legge 54/2006 e successive. Si deve promuovere una nuova
cultura che comporti l’obbligo di “educare insieme”
i figli anche dopo la separazione dei coniugi.
- Incentivare e accrescere il raggiungimento di buoni rapporti
tra gli “ex-coniugi”, per l’educazione e una
crescita corretta psico-fisica dei figli. Si vuole diffondere
quindi il concetto di “BIGENITORIALITA’” inteso
come responsabilità di entrambi i genitori nella educazione
dei figli, affermando la parità del contributo di entrambi
alla crescita e all’istruzione dei medesimi.
- Promuovere la cultura della solidarietà nei confronti
dei genitori e dei figli appartenenti alle categorie sociali più
svantaggiate al fine di garantire una migliore qualità
della vita, creando una rete reciproca e solidale di sostegno
a coloro i quali si trovino, per qualunque ragione, in difficoltà
nello svolgimento della loro funzione di genitore.
- Promuovere come obiettivo primario l’“Affido Condiviso
dei minori ad entrambi i genitori, con una equilibrata uguaglianza
di tempo da trascorrere coi figli (più vicina possibile
al 50%), un equo mantenimento economico e la doppia residenza
per i figli, nella tutela dei diritti/doveri di entrambi i coniugi
ma in particolar modo quella dei minori, aiutando i coniugi in
crisi usufruendo di una MEDIAZIONE FAMILIARE GRATUITA prima di
affrontare la separazione e lungo il difficile cammino di co-parentalità
una volta divorziati.
3.3 - Per il raggiungimento delle finalità
sancite nel presente statuto, l’Associazione si propone di:
- Realizzare una capillare opera di informazione e di divulgazione
delle leggi, prassi, proposte e regole “nuove” e/o più
adeguate alle necessità dei figli, coinvolgendo su queste
problematiche i rappresentanti istituzionali, mediatori familiari,
educatori, psicologi, sociologi, giudici, avvocati, ecc. ecc..
- Stabilire e mantenere collegamenti con Enti ed organizzazioni
pubbliche e private, nazionali ed estere che svolgano attività
inerenti, in modo da proporsi come tramite verso le istituzioni.
- Proporre la creazione di una banca dati (statistiche, articoli
di giornale, casi limite, ecc.), per incoraggiare, favorire studi
e ricerche che prevedano anche l’istituzione di borse di studio,
in modo tale da favorire il confronto e lo scambio di esperienze
che hanno coinvolto i coniugi nel loro iter giudiziario.
- Fare emergere la casistica delle anomalie o dei drammi famigliari
che impediscono la normale convivenza civile tra i genitori e figli
e che spesso sono ignorate dalla attuale cultura giudiziaria.
Questi obiettivi vengono realizzati organizzando: riunioni, convegni,
congressi, attività formative, curando pubblicazioni e diffusione
di notizie e informazioni.
Le attività sono svolte a titolo gratuito e
esclusivamente a favore di terzi non soci.
3.4 - Al fine di svolgere le proprie attività
l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
3.5 - L’Associazione può svolgere
attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei
limiti indicati dalla normativa vigente.
Articolo 4
Aderenti all’associazione
4.1 - All’Associazione possono aderire tutti
coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione
è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione
di domanda scritta da parte del richiedente.
4.2 - Gli aderenti sono suddivisi in fondatori,
ordinari e onorari.
4.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro
che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo
e del presente statuto.
4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che,
avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo
sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi
a farne parte dal Consiglio Direttivo.
4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai
quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione
del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
4.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere
l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante
designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
4.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente
dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo,
che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso
della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone
l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.
4.4 - Ciascun aderente maggiore di età ha
diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti,
per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti
e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4.5 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla
vita dell’Associazione e il numero degli aderenti è
illimitato.
4.6 – La qualifica di aderente si perde per:
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni
programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità
al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi
statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.
- morosità;
4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve
essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.
4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede
l’esclusione dell’aderente dall’associazione deve
essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta
giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei
Garanti (se nominato) o all’Assemblea degli aderenti mediante
raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Articolo 5
Diritti e doveri degli aderenti
5.1 – Gli aderenti possono
essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale
ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione
del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile,
non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita
della qualità di aderente e deve essere versato entro 30
giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio
Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di
diritti e doveri.
5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:
• di partecipare alle Assemblee (se in regola
con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per
delega;
• all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
• di conoscere i programmi con i quali l’Associazione
intende attuare gli scopi sociali;
• di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
• di accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione;
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
5.4 - Gli aderenti sono tenuti a
prestare la propria attività in modo spontaneo, personale
e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un
comportamento verso gli altri soci ed all’esterno animato
da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell’Associazione.
5.5 - Gli aderenti hanno l’obbligo di:
• osservare le norme del presente statuto
e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
• contribuire nei limiti delle proprie possibilità
al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività
gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
• versare il contributo associativo annuale stabilito dall’Assemblea;
• svolgere le attività preventivamente concordate
con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto
con gli scopi e le regole dell'Associazione.
5.6 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono
a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni
parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti
dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività
degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro
subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale
con l'associazione.
Articolo 6
Organi sociali dell'Associazione
6.1 - Organi dell'Associazione sono:
• Assemblea degli aderenti;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente.
6.2 - Possono inoltre essere costituiti
i seguenti organi di controllo e garanzia:
• Il Collegio dei Revisori dei Conti;
• Il Collegio dei Garanti.
6.3 - Gli organi sociali e i collegi
di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere
riconfermati.
Articolo 7
Assemblea degli aderenti
7.1 – L’assemblea degli aderenti è
il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta
gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli
aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il
valore del contributo versato.
7.2 – L’Assemblea è
convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria
almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda
necessaria per le esigenze dell’associazione.
7.3 - La convocazione può avvenire anche
su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o
di un decimo degli aderenti.
7.4 - L’Assemblea ordinaria viene convocata
per:
• l’approvazione del programma e del
preventivo economico per l’anno successivo;
• l’approvazione della relazione di attività
e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte
dal Consiglio Direttivo.
7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
• eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
• eleggere í componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti (se previsto);
• approvare gli indirizzi e il programma delle attività
proposte dal Consiglio Direttivo;
• ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea
adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
• approvare il regolamento interno all’uopo predisposto
dal Consiglio Direttivo;
• fissare l’ammontare del contributo associativo.
7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata
per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di
scioglimento e liquidazione dell’associazione.
7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni
dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione
sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.
7.8 - L’assemblea è convocata, almeno
otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta
dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite
telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione
della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione,
nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso
di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine
del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
7.9 - L'Assemblea può comunque deliberare
la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione
nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente
elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione
di una sede adatta.
7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria
è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti,
in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver
luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7.12 - Ciascun aderente può essere portatore
di una sola delega di altro aderente.
7.13 - All’apertura di ogni seduta l’Assemblea
elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo
con il Presidente.
7.14 - Delle delibere assembleari deve essere data
pubblicità mediante affissione all’albo della sede
del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee
degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative
per tutti gli aderenti.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
8.1 – L’Associazione è amministrata
da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 Consiglieri, nominati
dall’Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi
in numero dispari.
8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono
la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni
e possono essere rieletti.
8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione
elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente
(o più Vice Presidenti).
8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente
costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati
alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea
con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.
8.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato,
almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione
scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax,
o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione
della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza
la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma
inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
8.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su
convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi
o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta.
8.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a
partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni
interne di lavoro senza diritto di voto.
8.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti
eletti.
8.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono
adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il
relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo
nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8.5 - Compete al Consiglio Direttivo:
• compiere tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge
o lo statuto riservano all’Assemblea;
• predisporre l’eventuale regolamento interno per
la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio finanziario.
• determinare il programma di lavoro in base alle linee
di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea,
promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando
la spesa;
• eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più
Vice Presidenti;
• nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere
che può essere scelto anche tra le persone non componenti
il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
• deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti
di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi
di necessità e di urgenza;
• assumere il personale strettamente necessario per la continuità
della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti
consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
• istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori
possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio
e alle Assemblee;
• nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni
assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i
relativi poteri.
8.6 - Il Consiglio Direttivo può
delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio
stesso.
8.7 - Le eventuali sostituzioni di componenti del
Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere
convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla
nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri
componenti.
Articolo 9
Presidente
9.1 - Il Presidente è eletto
dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti
e dura in carica tre anni.
9.2 - Il Presidente:
• ha la firma e la rappresentanza legale
dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
• dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
• può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali
ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni
di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni,
da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti
a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo;
• convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi
compiuti dall’Associazione;
• conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione
di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione successiva.
9.3 - In caso di assenza, di impedimento
o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente,
che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della
relativa delibera.
9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti
i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza
per impedimento del Presidente.
Articolo 10
Collegio dei Revisori dei Conti
10.1 - L’Assemblea può nominare un Collegio
dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da
due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge
lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate
nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti,
devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente
alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri
componenti.
10.2 - Il Collegio:
• elegge tra i suoi componenti il Presidente
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti
per i revisori dei conti;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli
organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
• riferisce annualmente all’Assemblea con relazione
scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori
dei Conti.
Articolo 11
Collegio dei Garanti
11.1 - L’Assemblea può
eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali
sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del
triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata
successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono
con gli altri componenti.
11.2 - Il Collegio:
• ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti,
tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri
degli organi e tra gli organi stessi;
• giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure
e il suo lodo è inappellabile.
Articolo 12
Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il
diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,
nell’interesse dell’associazione.
Articolo 13
Patrimonio ed Entrate
13.1 - Il patrimonio dell'Associazione
è costituito:
• da beni mobili e immobili che diverranno
di proprietà dell'associazione;
• donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati
esplicitamente ad incremento del patrimonio;
• contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati
esplicitamente ad incremento del patrimonio;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio.
13.2 - Le entrate dell'associazione
sono costituite da:
• contributi degli aderenti per le spese
relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento
del patrimonio;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione
a qualunque titolo;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
• fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
13.3 - I fondi sono depositati presso
gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni
operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del
Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica
del Consiglio Direttivo.
Articolo 14
Esercizio sociale e Bilancio
14.1 - Ogni anno devono essere redatti,
a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. I
bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori,
se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea.
14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare
i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli
e voci analitiche.
14.3 - Il bilancio coincide con l’anno solare.
14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono
essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui
all’articolo 3. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi
forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché
di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Articolo 15
Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’associazione
15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono
essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno
un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4)
degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione
dell’associazione può essere proposto dal Consiglio
Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti
(3/4) degli aderenti, dall’Assemblea degli aderenti convocata
con specifico ordine del giorno.
15.3 - I beni che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti
in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le
indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque
secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono
essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Articolo 16
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con
particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11
agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs.
4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.